Stories

Le quaglie di Jacopo Bassano libere di volare via

Le quaglie di Jacopo Bassano libere di volare via

Oggi i poveri collezionisti esultano per una sentenza del Consiglio di Stato (n. 09962/2023, sez. VI, 21.11.2023) che ha riconosciuto l’illegittimità dell’annullamento in autotutela ai sensi degli art. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990, dell’attestato di libera circolazione rilasciato dalla Soprintendenza di Pisa quattro anni prima (sic!), del «Miracolo delle quaglie» di Jacopo Bassano acquistato dal Getty Museum, semplicemente dichiarando che si devono applicare una norma e un termine di legge.

L’annullamento di un atto di natura autorizzativa, infatti, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, «può essere disposto entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge»; o se «i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi».

Per questo domani s’indigneranno le greggi addomesticate; grideranno allo scandalo per l’irreparabile perdita di un pezzo inestimabile del Patrimonio Nazionale, talmente rilevante che la Soprintendenza dopo averlo visionato più volte, non ha saputo riconoscere, e che tutti i popoli, potranno ammirare in un importante museo straniero. Nessuno, sono certa, si domanderà perché il Louvre ha lanciato un appello per raccogliere donazioni per l’acquisto del «Cestino di fragole di bosco», di Jean-Baptiste-Siméon Chardin battuto in asta da Artcurial per 24 milioni di euro, e dichiarato «trésor national» con prelazione dello Stato e termine per l’acquisto di 30 mesi che vorrebbe esporre in permanenza nelle sue sale.

Le masse dimenticheranno che il dipinto di Jacopo da Bassano era stato tenuto «nascosto», più che altro, al sicuro da uno Stato antagonista, che scontrandosi con i capitoli di bilancio, non esercita il diritto di prelazione sull’acquisto, privando i suoi cittadini del diritto alla cultura e dimentica gli impegni sovrannazionali assunti. I beni culturali privati, infatti, si trovano in un perenne lockdown nelle private dimore, nei free port o nei depositi di sicurezza e non sono accessibili né alla collettività né agli studiosi, e addirittura l’orientamento maggioritario della miope giurisprudenza amministrativa ritiene che la fruizione delle opere «notificate» in musei stranieri non sia da incentivare, costituendo, comunque, una mutilazione dell’integrità del patrimonio.

Con la ratifica della Convenzione di Faro, l’Italia, ha, però, riconosciuto «il diritto individuale e collettivo a trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento». Un concetto che l’Abbé Grégoire, padre fondatore della tutela, aveva sviluppato già nel 1794 durante i tumulti della Rivoluzione francese, teorizzando che il patriottismo non può affermarsi distruggendo i simboli del proprio passato ma solo proteggendo le cose che incorporano il genio delle generazioni passate e servono da stimolo per la creatività e lo sviluppo dei talenti per le generazioni future. Una funzione sociale, che anche il bene privato, divenuto culturale per dichiarazione, deve assolvere anche secondo quanto previsto dal art. 1 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e non prevedendo il codice alcuna distinzione.

La proprietà è un diritto inviolabile dell’uomo nello spazio europeo e l’ingerenza dello Stato nella sfera del privato deve soddisfare alcuni criteri giusti: osservare il principio della legalità e perseguire un fine legittimo mediante mezzi ragionevolmente proporzionati al fine che si intende realizzare. La giurisprudenza della Corte Edu si è consolidata nel ritenere che «la conservazione del patrimonio culturale e, se opportuno, il suo uso sostenibile, sono finalizzati, oltre che al mantenimento di una certa qualità della vita, a preservare le radici storiche, culturali e artistiche di una regione e dei suoi abitanti. In quanto tali, costituiscono un valore essenziale che le autorità pubbliche hanno il dovere di proteggere e promuovere» (Beyeler c. Italia; SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia; Debelianovi c. Bulgaria; Kozacioğlu c. Turchia). Per la corte di Strasburgo sono espropriazioni «de facto» o «limitazioni espropriative», le limitazioni talmente penetranti da svuotare il contenuto del diritto richiedendo che per esse sia utilizzata la procedura prevista per le espropriazioni e soprattutto l’indennizzo.

Il nostro Codice dei Beni Culturali vigente è in totale corto circuito con lo spirito della tutela, le convenzioni e i rischi risarcitori a cui si espone lo Stato; non contiene alcuna norma per cui il privato proprietario di un’opera dichiarata di rilevante interesse storico artistico debba consentirne la pubblica fruizione e neppure l’accessibilità agli studiosi essendogli lasciato lo «ius excludendi omnes alios», e non prevede alcun indennizzo per il proprietario in conseguenza del divieto di definitiva esportazione che lo priva della possibilità di commerciare la sua proprietà sul mercato internazionale.

La legge francese del 23 giugno 1941 n. 2595, ricalcava il nostro Codice vigente e consentiva allo Stato francese di dichiarare opere d’arte di proprietà privata Monument National e di impedirne l’esportazione definitiva, senza corrispondere alcun indennizzo al proprietario. Le riforme del Code du Patrimoine e della legge sulle esportazioni si devono a un tale Monsieur Walter, proprietario del «Giardino del dottor Gachet a Auvers» di Van Gogh, dichiarato «monument national», che ha ottenuto dalla Cassazione francese il pagamento da parte dello Stato di un indennizzo milionario (la differenza tra la vendita in danno effettuata in Francia e il prezzo che avrebbe ricavato da una vendita sul mercato internazionale) a causa della classificazione d’ufficio del dipinto come monumento nazionale e del divieto di esportazione definitiva che aveva «privato il proprietario della possibilità di commerciare la sua proprietà sul mercato internazionale delle opere d’arte». Il principio è stato confermato anche dalla Corte Edu. L’affaire Walter è espressamente riportato nei lavori preparatori della riforma del «Code du Patrimoine», che hanno introdotto il diritto di prelazione dello Stato francese al prezzo di mercato in caso di «intérêt des collections publiques», e la dichiarazione «trésor national» e l’umiltà della «colletta» per lo Chardin.

Brecht diceva che «quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere»; in democrazia, invece, quando una legge è diventata ingiusta, basta soltanto avere il coraggio di riformarla, senza aver paura di abbattere quel concetto ignorante di «nazionalismo culturale», strumentalizzato per troppi anni in danno di tutti dai giochi della politica.

Fonte: articolo di Gloria Gatti – Il Giornale dell’Arte